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Verdicchio di Matelica Riserva DOCG : ecco il disciplinare

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GU n. 162 del 15-7-2009 - Suppl. Ordinario n.115

Parere del Comitato di Tutela e valorizzazione delle DO e delle IGT dei vini per il riconoscimento della Docg «Verdicchio di Matelica Riserva»
Proposta di approvazione del disciplinare di produzione per la nuova Docg Verdicchio di Matelica Riserva in attesa dell'approvazione del Decreto Ministeriale.

Denominazione dei vini
La denominazione di origine controllata e garantita «Verdicchio di Matelica Riserva» è riservata al vino Verdicchio di Matelica Riserva che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Vitigni ammessi
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Verdicchio di Matelica Riserva» deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Verdicchio,presente in ambito aziendale, per un minimo dell’ 85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca,presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella
Regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente per un massimo del 15%.

Zona di produzione
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Verdicchio di Matelica Riserva», comprende parte del territorio dei comuni di Matelica, Esanatoglia, Gagliole, Castelraimondo, Camerino e Pioraco in provincia di Macerata e parte del territorio dei comuni
di Cerreto D'Esi e Fabriano, in provincia di Ancona. La zona di produzione è così delimitata:
partendo dal centro abitato di Esanatoglia percorre la provinciale Esanatoglia – Fabriano, che segue sino al bivio con la carreggiabile per Case Avenale e prosegue per detta carreggiabile sino a ricongiungersi con la provinciale Esanatoglia – Fabriano, che poi segue sino alla località Case Tribbio. Di qui prende la carrareccia per la frazione Paterno, poi la strada per la frazione Castiglione indi la strada per la chiesa parrocchiale di Attiggio per poi immettersi sulla provinciale Esanatoglia – Fabriano, che segue sino al bivio per la frazione Bassano. Da tale bivio si immette sulla strada che conduce alla frazione Bassano e passando davanti alla chiesa parrocchiale della frazione di Argignano prosegue sino ad inserirsi sulla strada statale n. 76, che percorre sino al bivio con la strada delle Serre. Prende per questa strada sino al confine tra i comuni di Fabriano e Cerreto d’Esi, che segue sino ad incontrare la carrareccia delle Volgore che passa per Case San Martino e poi si immette sulla strada che unisce le frazioni di Cerquete e Fontanelle. Da Fontanelle segue la strada per Macere, Poggetto, Colletenuto, Colferraio, indi percorre la carreggiabile che da Colferraio porta a Bastia ed a Casa Rossa (quota 460) per raggiungere, lungo un sentiero, quota 554. Da questa quota segue il sentiero per Case Croce di Vinano, poi la strada per Vinano e Sant’Anna, poi la direttrice per quota 474 e da questa quota la direttrice per Case Valle Piana. Da Case Valle Piana segue la carrareccia per Case Laga Alta, di qui la carreggiabile per Casa Laga Bassa e la carrareccia per Casa Frana. Da Casa Frana percorre la carrareccia per Colle Marte San Giovanni, Villa Baldoni sino ad incontrarsi con la provinciale che dalla frazione Acquosi di Gagliole porta a Matelica. Dall’incrocio predetto percorre tale strada passando per Gagliole e Collaiello, giunge alla frazione Salvatagli. Da questa frazione si immette sulla strada statale Castelraimondo – San Severino Marche e che percorre sino al bivio con la carrareccia per la frazione Crispiero, segue la carrareccia passando attraverso Case Piermarchi, sino all’incrocio con la strada Castelraimondo – Crispiero, immettendosi poi sulla strada per Camerino, sino al bivio per la frazione Sabbieta. Da qui percorre poi la strada che passa per Sabbieta, per Tuseggia, per il bivio della strada per Lancianello e per le Case Gorgiano, sino al ponte sul Fosso di Sperimento, per congiungersi poi lungo detto fosso alla strada statale Camerino – Castelraimondo. Da qui prosegue lungo il Fosso di Palente, sino al ponte della Cesara. Segue poi la strada per Pianpalente, tocca il bivio parrocchia di Palente, passa per Mistriano, per Canepuccio, per Valle San Martino, per Sellano, per Perito sino a raggiungere la frazione Seppio. Dalla frazione Seppio si immette sulla nuova strada che sbocca al km. 2,000 sulla strada statale Prioraco – Casteraimondo. Da qui segue poi il confine comunale Prioraco – Castelraimondo sino alla confluenza con la carrareccia per Sant’Angelo, che percorre sino alla frazione Sant’Angelo. Raggiunge poi le propaggini di Monte Castel Santa Maria secondo la direttrice che da Sant’Angelo (quota 549) va a Case il Poggio (quota 507), attraverso le quote 684, 592, 529. Da Case il Poggio segue la carrareccia per Casa Foscoli. Da Casa Foscoli sino alle propaggini del Monte Gemmo, secondo la direttrice che da Casa Foscoli (quota
488) va al confine comunale Matelica – Esanatoglia in prossimità di Casa Cantalupo, attraverso le quote 539, 469, 622 e 583. Da Casa Cantalupo percorre il confine comunale Matelica – Esanatoglia sino alla provinciale Esanatoglia – Matelica e da qui si ricongiunge al centro abitato di Esanatoglia.

Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Verdicchio di Matelica Riserva » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione (nuovi e rimpianti) dovranno avere almeno 2200 ceppi per ettaro. E' vietata la forma di allevamento a tendone. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve superare le tonnellate 9,5. In annate eccezionalmente favorevoli ,la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve a tale limite, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20 % il limite massimo. Qualora venga superato tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Verdicchio di Matelica Riserva». Le uve devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50 % vol.

Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate nei comuni il cui territorio entra in tutto o in parte nella zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. Non è consentito l’arricchimento. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche. Il vino prima di essere immesso al consumo deve essere sottoposto ad un periodo d’invecchiamento di almeno 18 mesi. Il periodo d’invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell’anno di produzione delle uve.

Caratteristiche al consumo
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Verdicchio di Matelica Riserva» all'atto dell’ immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino ;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico con retrogusto leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.50 % vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 18 gr/l.
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore del vino può rilevare lieve sentore di legno. E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali – Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vinimodificare con proprio decreto i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo.

Etichettatura, designazione e presentazione
Alla denominazione di origine controllata e garantita «Verdicchio di Matelica Riserva» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. E' consentito altresì l'uso delle indicazioni geografiche aggiuntive riferite a frazioni e aree definite amministrativamente, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, riportate nell’elenco allegato.

(fonte : G.U.)

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Verdicchio Castelli di Jesi Riserva DOCG : ecco il nuovo disciplinare

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GU n. 162 del 15-7-2009 - Suppl. Ordinario n.115

Parere del Comitato di Tutela e valorizzazione delle DO e delle IGT dei vini per il riconoscimento della Docg «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva»

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI TIPICHE DEI VINI visto il parere favorevole della Regione Marche, le risultanze positive della pubblica audizione tenutasi a Montecarotto in data 4 giugno 2009 in cui hanno partecipato enti, organizzazioni di produttori ed aziende vinicole, ha espresso nella riunione del 11 e 12 giugno 2009, il disciplinare di produzione della nuova DOCG Castelli di Jesi Verdicchio Riserva in attesa dell'emanazione del relativo decreto ministeriale.

Denominazione dei vini
La denominazione di origine controllata e garantita “Castelli di Jesi Verdicchio Riserva” è riservata ai vini “Castelli di Jesi Verdicchio Riserva”, e “Castelli di Jesi Verdicchio Riserva” Classico che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dettati nel disciplinare di produzione.

Vitigni ammessi
I vini a denominazione di origine controllata e garantita, devono essere ottenuti dalle uve del vitigno Verdicchio, presente in ambito aziendale, per un minimo dell’ 85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione per la regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente, per un massimo del 15%.

Zona di produzione
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Castelli di Jesi Verdicchio” Riserva e “Castelli di Jesi Verdicchio Riserva” Classico ricade nelle province di Ancona e Macerata: Tale zona è così delimitata:
parte dal punto di incontro dei confini comunali di Filottrano – Jesi – Cingoli e segue, all’immissione del Fosso Umbricara sul Fiume Musone, il fiume stesso sino ad incontrare la località di Castreccioni. Di qui prende la direttrice Castreccioni – Palazzo per poi percorrere la strada provinciale, che passa per Palazzo, sino alla località Annunziata, percorre la zona di San Lorenzo sino alla strada di Apiro – Poggio San Vicino in prossimità di Case Tosti a quota 280. Segue poi questa sino a dove si interseca con il confine comunale di Poggio San Vicino – Apiro. Segue quindi il confine comunale tra Apiro e Poggio San Vicino sino al confine comunale di Serra San Quirico (anche confine provinciale) e Poggio San Vicino, sino al confine comunale di Fabriano, poi il confine comunale tra Fabriano e Serra San Quirico sino al cimitero di Sant’Elia (nei pressi dell’imbocco della strada per la frazione Grotte) e da questo punto si inserisce sulla strada Domo – Serra San Quirico che percorre sino all’incrocio con la strada statale n. 76. Segue tale strada statale sino a Borgo Stazione di Serra San Quirico, passa poi attraverso le località Trivio, Vado, Colle di Corte, Montefortino, Palazzo e Montefiore, seguendo la strada che porta prima ad Arcevia ed indi a Castelleone di Suasa e poi in prossimità della fattoria Ruspoli, incontra il confine provinciale Ancona – Pesaro. Percorre tale confine sino al confine comunale tra Corinaldo e Monterado. Segue il confine comunale di Corinaldo con i comuni di Monterado, Castelcolonna, Ripe ed Ostra per poi immettersi al suo incontro, sulla strada che passa San Gregorio, Pianello e Santa Maria Apparve e raggiunge Ostra. Percorre la strada da Ostra per Massa sino al Torrente Tripozio, che segue sino al confine comunale tra Senigallia e Morro d’Alba. Prosegue quindi lungo i confini comunali tra Senigallia e Morro d’Alba e quindi Morro d’Alba e Monte San Vito, Monte San Vito – San Marcello, San Marcello - Monsano e San Marcello e Jesi. Prosegue ancora lungo il confine comunale tra Jesi ed i comuni di Maiolati Spontini, Castelbellino, Monteroberto, San Paolo di Jesi, Stàffolo e Cingoli sino a ricongiungersi al fiume Musone. L'uso della menzione «Classico» è riservata al vino prodotto nella zona originaria più antica. Tale zona è costituita da quella delimitata dal presente articolo con l'esclusione dei territori posti alla sinistra del Fiume Misa e dei territori appartenenti ai comuni di Ostra e di Senigallia in provincia di Ancona.

Viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita Castelli di Jesi Verdicchio Riserva e Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve
ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata la forma di allevamento a pergola detta tendone. E' consentita l'irrigazione di soccorso. I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare (nuovi e reimpianti), dovranno avere una densità di almeno 2200 ceppi per ettaro. La resa uva per ettaro del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Castelli di Jesi Verdicchio Riserva” e “Castelli di Jesi Verdicchio Riserva” Classico , è di 10 tonnellate per ettaro, a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite massimo. Qualora tale limite venga superato tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. La Regione Marche, sentite le organizzazioni di categoria, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita “Castelli di Jesi Verdicchio Riserva” e “Castelli di Jesi Verdicchio Riserva” Classico i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:
Vino %Vol.
Castelli di Jesi Verdicchio Riserva 12,00
Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico 12,00.

Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno dei comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata nel precedente articolo. Tuttavia, tenuto conto di alcune situazioni tradizionali della zona, è facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali, - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini -, di consentire, su motivata richiesta, l’effettuazione delle operazioni di cui sopra, a quelle aziende che avendo stabilimenti siti nelle province di Ancona e Macerata dimostrino di aver effettuato tradizionalmente dette operazioni. E’ altresì facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali, - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini- consentire l’effettuazione delle operazioni di cui sopra, su motivata richiesta, a quelle Aziende che avendo stabilimenti in linea d’aria entro 2 km dal confine della zona di produzione di cui all’art. 3 ed avendo vigneti iscrivibili all’Albo dei vigneti Castelli di Jesi Verdicchio, dimostrino di aver vinificato uve di pertinenza provenienti dalla zona di cui sopra, per produrre vini a denominazione di origine controllata, purché le predette operazioni siamo state effettuate prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare di produzione. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita controllata per tutto il prodotto.
E’ vietato l’arricchimento. Il vino prima di essere immesso al consumo deve essere sottoposto ad un periodo d’invecchiamento di almeno 18 mesi di cui almeno 6 in bottiglia. Il periodo d’invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell’anno di produzione delle uve.

Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Castelli di Jesi Verdicchio Riserva” anche con la specificazione classico, all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Castelli di Jesi Verdicchio Riserva (anche con la specificazione classico)
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato ,caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico totale minimo: 12.50 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 gr./lt;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno. E’ facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche
dei Vini- modificare con proprio decreto i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo.

Etichettatura, designazione e presentazione
Nell’etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Castelli di Jesi Verdicchio Riserva” e “Castelli di Jesi Verdicchio Riserva” Classico, deve figurare l'annata di produzione delle uve. Alla denominazione di origine controllata e garantita “Castelli di Jesi Verdicchio Riserva” e “Castelli di Jesi Verdicchio Riserva” Classico è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non abbiano significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito altresì l'uso delle indicazioni geografiche aggiuntive riferite a frazioni e aree definite amministrativamente, comprese nella zona delimitata nel precedente articolo zona di produzione e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Confezionamento

Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Castelli di Jesi Verdicchio Riserva” e “Castelli di Jesi Verdicchio Riserva” Classico sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacità fino a litri 3,00.


(fonte tratta dalla G.U.)

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